Le imprese agricole autorizzate alla vendita diretta, penalizzate dalle limitazioni imposte agli spostamenti in queste settimane, possono proseguire la loro attività organizzando punti vendita in Comuni anche diversi da quelli in cui è situata l’azienda, purché i luoghi in cui si svolge l’attività commerciale siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle prescrizioni sanitarie.

Lo precisa la faq pubblicata sul sito del Governo nella Sezione Agricoltura, Allevamento e Pesca, affrontando le criticità delle imprese agricole autorizzate alla vendita diretta in azienda che in queste settimane, per le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone, non possono essere raggiunte dai propri clienti, con notevole danno a causa della riduzione delle vendite.

UFFICIO STAMPA MIPAAF

 

Ecco la FAQ pubblicata sul sito del Governo riguardanti Agricoltura, Allevamento e Pesca:

Sono un’impresa agricola autorizzata alla vendita diretta in azienda situata in un piccolo Comune rurale di circa 1.500 abitanti. Le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone tra Comuni impediscono ai miei clienti di raggiungere lo spaccio aziendale. Posso proseguire la mia attività organizzando un punto vendita in un Comune diverso da quello in cui è situato il centro aziendale, assicurando comunque il rispetto delle norme igienico sanitarie?

Sì, previa comunicazione al comune in cui si intende esercitare la vendita ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 228 del 2001, fermo restando che i luoghi in cui si svolge tale attività siano adeguatamente organizzati per assicurare il distanziamento sociale previsto dalle relative prescrizioni sanitarie.

Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di prodotti agroalimentari e della pesca?

 No, non sono previste limitazioni.

Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?

No, non sono previste limitazioni.

Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.  La continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca?

Sì, la continuità dell’attività è garantita anche per il settore della pesca.

l DPCM 10 aprile 2020 ha espressamente autorizzato le attività contraddistinte dai codici ATECO riportati nell’allegato 3 dello stesso provvedimento, tra cui figura anche il codice 81.30, relativo alla cura e manutenzione del paesaggio. Questo vuol dire che è consentita anche la manutenzione dei giardini privati?

Si, tra le attività consentite rientrano la cura e manutenzione di parchi e giardini pubblici e privati e del paesaggio agrario e rurale. Per quanto concerne i giardini privati delle case diverse dall’abitazione principale e ubicate in un altro comune, è consentita l’attività di cura e manutenzione solo da parte del personale incaricato che svolge attività imprenditoriale riconducibile al codice Ateco 81.30, restando fermo che per i proprietari o locatari l’accesso alla seconda casa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni. Resta fermo altresì che nei territori dei Comuni per i quali è stata dichiarata un’emergenza fitosanitaria continuano a potere e dovere essere eseguite su tutte le superfici, anche di limitate dimensioni, le buone pratiche agronomiche ed ambientali prescritte dalle competenti Autorità fitosanitarie.

E’ consentito, anche al di fuori del Comune di residenza, lo svolgimento di attività lavorative su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?

Si, la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo rientrano nel codice ATECO “0.1.” e sono quindi consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito. Per gli orti di seconde case si veda la faq precedente.