La coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Lo precisa la faq pubblicata sul sito del Governo nella sezione spostamenti area ROSSA ed ARANCIONE di seguito riportata integralmente:

È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione? 

Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.

Link FAQ : http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone